
La Cassazione con l’ordinanza 9392/25 ha chiarito che se un genitore anticipa per intero le spese straordinarie a favore dei figli, può chiedere il rimborso all’ex coniuge anche se l’esborso non è stato preventivamente concordato tra le parti, purché sia stato sostenuto direttamente per le esigenze dei figli e sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.
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