{"id":1248,"date":"2026-06-20T15:49:00","date_gmt":"2026-06-20T13:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioribelle.it\/?p=1248"},"modified":"2026-06-20T07:56:15","modified_gmt":"2026-06-20T05:56:15","slug":"rsa-e-malattie-cronico-degenerative-la-struttura-a-restituisce-quasi-68mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/2026\/06\/20\/rsa-e-malattie-cronico-degenerative-la-struttura-a-restituisce-quasi-68mila-euro\/","title":{"rendered":"RSA e malattie cronico-degenerative  la struttura a restituisce quasi 68mila euro"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1249\" width=\"310\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7-619x348.jpg 619w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Alzheimer-7.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 310px) 100vw, 310px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Tribunale di Firenze dichiara nullo il contratto e condanna la struttura a restituire quasi 68mila euro Con sentenza del 14 giugno 2026 (<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/generale\/files\/file\/newsletter\/2026\/giugno\/Sentenza%20rsaFirenze%20primo%20grado.pdf\" target=\"_blank\">R.G. 9132\/2018<\/a>), il Tribunale di Firenze ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 15.000 euro che una residenza sanitaria assistenziale aveva ottenuto contro la famiglia di un ospite, e ha condannato la stessa struttura a restituire ai familiari quasi 68.000 euro, versati nel corso di otto anni a titolo di &#8220;quota sociale&#8221; per il ricovero. Alla base della decisione c&#8217;\u00e8 un punto preciso: <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>la natura delle prestazioni effettivamente erogate, accertata da una consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>I fatti La vicenda riguarda una donna che, all&#8217;epoca dei fatti, aveva 53 anni ed era affetta da Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa ereditaria che le aveva gi\u00e0 causato, fin dal 2005, un quadro di invalidit\u00e0 totale e di handicap grave, con necessit\u00e0 di un trapianto di neuroblasti striatali e di terapia immunosoppressiva cronica. Diventata non pi\u00f9 assistibile a domicilio, nel novembre 2008 viene inserita d&#8217;urgenza, tramite il Comune e l&#8217;ASL, in una residenza per anziani e disabili del territorio fiorentino.<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento dell&#8217;ingresso viene fissata una quota a carico dell&#8217;utente di 29,78 euro al giorno, poi ridotta a 21,20 euro nel febbraio 2010, quando il marito &#8211; non ancora amministratore di sostegno della moglie &#8211; firma, nella sua qualit\u00e0 di &#8220;delegato&#8221;, un contratto di ospitalit\u00e0 che lo rende responsabile in solido di tutte le obbligazioni verso la struttura. Dal dicembre 2016 la quota a carico della signora sale per\u00f2 a 57,80 euro al giorno, corrispondente all&#8217;intera &#8220;quota sociale&#8221; (il 50% del costo complessivo della retta).<\/p>\n\n\n\n<p>Di fronte a questo aumento, nel marzo 2017 il marito comunica il recesso dal contratto e, contemporaneamente, chiede che venga rivalutato il piano assistenziale, con il riconoscimento della natura prevalentemente sanitaria &#8211; e non assistenziale &#8211; delle prestazioni rese, e la conseguente presa in carico integrale da parte del servizio sanitario. L&#8217;ASL ritiene competente sul punto la Societ\u00e0 della Salute territoriale, che per\u00f2 rigetta l&#8217;istanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle more del giudizio la signora muore. La struttura, nel frattempo, ottiene un decreto ingiuntivo di 15.698,28 euro per le rate non pagate da gennaio a novembre 2017 e lo notifica al marito e ai figli, eredi. Questi si oppongono e, in via riconvenzionale, chiedono la restituzione di tutto quanto versato dal 2008 al 2016 a titolo di quota sociale: oltre 67.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>La consulenza tecnica Il Tribunale dispone una CTU, che ricostruisce in modo analitico il quadro clinico della signora a partire dai verbali di invalidit\u00e0 civile del 2005-2006 e dalla documentazione sanitaria della struttura. Ne emerge che, gi\u00e0 dall&#8217;ingresso nel 2008, la paziente riceveva un trattamento sanitario continuativo: monitoraggio costante dei parametri vitali, gestione della terapia farmacologica cronica e dei suoi aggiustamenti, medicazioni e trattamento di episodi acuti. Con il progredire della malattia, dal 2015-2016, si aggiungono la gestione di una gastrostomia percutanea, il catetere vescicale, la contenzione per i disturbi motori e posturali, la prevenzione delle lesioni da pressione.<\/p>\n\n\n\n<p>La conclusione del perito \u00e8 netta: si tratta di prestazioni che, fin dall&#8217;inizio, &#8220;si integravano con quelle di tipo pi\u00f9 strettamente sanitario in un percorso appunto integrato di assistenza, richiedente un approccio multidisciplinare&#8221;. Il consulente di parte della struttura non ha contestato in modo specifico queste conclusioni, limitandosi a riproporre le difese gi\u00e0 svolte negli atti.<\/p>\n\n\n\n<p>La nullit\u00e0 del contratto Il punto decisivo ricalca una giurisprudenza ormai conforme : la qualificazione giuridica delle prestazioni rende non utilizzabile lo strumento contrattuale per ovviare alle regole pubblicistiche di cassa.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 3-septies del d.lgs. 502\/1992 distingue, nell&#8217;ambito delle prestazioni sociosanitarie, quelle &#8220;ad elevata integrazione sanitaria&#8221; &#8211; caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensit\u00e0 della componente sanitaria, e riferite tra l&#8217;altro alle disabilit\u00e0 conseguenti a patologie cronico-degenerative. Il DPCM 14 febbraio 2001 le definisce ulteriormente e ne pone il costo a carico del fondo sanitario: per l&#8217;utente, quindi, gratuite. La Cassazione ha pi\u00f9 volte ribadito (tra le altre, le sentenze n. 28321\/2017, 39438\/2021, 21528\/2021, 33394\/2024, 2038\/2023 e 22776\/2016) che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere fornite se non insieme a quelle assistenziali &#8211; quando sono cio\u00e8 &#8220;inscindibili&#8221; &#8211; la degenza in RSA va considerata integralmente sanitaria e a carico del SSN, senza compartecipazione di Comune, utente, familiari o eredi. Avendo la CTU accertato proprio questa inscindibilit\u00e0 fin dal 2008, il Tribunale ne fa discendere la nullit\u00e0 del contratto con cui era stato posto a carico della signora, e poi della sua famiglia, il pagamento &#8211; anche solo parziale &#8211; del ricovero. Richiamando un precedente della Cassazione (n. 17234\/2017), la sentenza parla di un &#8220;difetto genetico della causa&#8221;: il contratto manca di una reale funzione economica, esattamente come sarebbe nullo un contratto con cui qualcuno si impegnasse a pagare per il proprio ricovero in un ospedale pubblico. La struttura si era difesa sostenendo di essersi limitata ad applicare quanto stabilito dagli enti pubblici: l&#8217;impegnativa di accoglienza del 2008 e la comunicazione della Societ\u00e0 della Salute del 2017, che aveva rigettato l&#8217;istanza di rivalutazione, non erano mai state impugnate dalla famiglia, e quindi &#8211; secondo la struttura &#8211; restavano vincolanti per tutti, compreso il giudice civile. Il Tribunale supera l&#8217;argomento richiamando il potere di disapplicazione incidentale dell&#8217;atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p>Una pronuncia che pu\u00f2 essere utile a tutte le famiglie che si trovano in situazioni analoghe: quando a una persona ricoverata in RSA per una patologia cronico-degenerativa vengono erogate prestazioni sanitarie che non possono essere separate da quelle assistenziali, la quota di partecipazione richiesta all&#8217;utente o ai suoi familiari pu\u00f2 non essere dovuta &#8211; anche se il contratto \u00e8 stato firmato, e anche se i provvedimenti amministrativi che ne sono alla base non sono stati impugnati nei termini<\/p>\n\n\n\n<p><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/info\/claudiamoretti.php\" target=\"_blank\">Claudia Moretti<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Firenze dichiara nullo il contratto e condanna la struttura a restituire quasi 68mila euro Con sentenza del 14 giugno 2026 (R.G. 9132\/2018), il Tribunale di Firenze ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 15.000 euro che una residenza sanitaria assistenziale aveva ottenuto contro la famiglia di un ospite, e ha condannato la stessa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1248"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1248"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1250,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1248\/revisions\/1250"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}