{"id":2171,"date":"2026-07-19T07:42:00","date_gmt":"2026-07-19T05:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioribelle.it\/?p=2171"},"modified":"2026-07-15T14:52:03","modified_gmt":"2026-07-15T12:52:03","slug":"autovelox-una-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/2026\/07\/19\/autovelox-una-guida\/","title":{"rendered":"Autovelox: una guida"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-693x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2172\" width=\"245\" height=\"362\" srcset=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-693x1024.png 693w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-203x300.png 203w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-768x1135.png 768w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-1039x1536.png 1039w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1-619x915.png 619w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/autovelox-1.png 1080w\" sizes=\"(max-width: 245px) 100vw, 245px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><em>Scheda pubblicata originariamente il 16 settembre 2020, ricostruita tenendo conto delle fonti allora vigenti (Direttiva Min. Interno 14\/8\/2009, riforma del Codice della Strada L. 120\/2010, Dm 13\/6\/2017, Direttiva Min. Interno 21\/7\/2017). <\/em><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><em>Da allora la materia \u00e8 stata riscritta due volte: dal\u00a0Decreto MIT dell&#8217;11 aprile 2024\u00a0(posizionamento e segnalazione, in vigore dal 12 giugno 2025) e dal\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/sosonline.aduc.it\/generale\/files\/file\/allegati\/decreto-autovelox-2026.pdf\" target=\"_blank\">Decreto MIT dell&#8217;8 giugno 2026<\/a>\u00a0(omologazione, taratura e verifiche di funzionalit\u00e0, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell&#8217;11 luglio 2026 e in vigore dal 12 luglio 2026, che ha abrogato il Dm 13\/6\/2017). Abbiamo mantenuto la ricostruzione storica, utile per capire come si \u00e8 arrivati alla situazione attuale, aggiungendo per ogni voce le indicazioni su cosa \u00e8 cambiato e cosa non \u00e8 pi\u00f9 valido.<\/em> Indice scheda<\/p>\n\n\n\n<p><strong><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_1\" target=\"_blank\">APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA&#8217;<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_2\" target=\"_blank\">UTILIZZO<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_3\" target=\"_blank\">POSIZIONAMENTO<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_4\" target=\"_blank\">SEGNALAZIONE<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce%2011\" target=\"_blank\">CONTROLLO, TARATURA E OMOLOGAZIONE (aggiornato al decreto 2026)<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_5\" target=\"_blank\">CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_6\" target=\"_blank\">FOTO, FILMATI E PRIVACY<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_7\" target=\"_blank\">PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DELLA VELOCITA&#8217;<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_9\" target=\"_blank\">DUE PAROLE SULLE TRUFFE-AUTOVELOX<\/a><br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce_10\" target=\"_blank\">RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI<\/a><\/strong><br><br>APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA&#8217;<br>Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita&#8217; istantanea o media (tutor). Storicamente il modello o prototipo doveva essere &#8220;approvato&#8221; dal Ministero dei Trasporti, che poi doveva approvare ogni singolo apparecchio:<br>I fissi sono solitamente destinati al funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu&#8217; avanti).<br>Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo&#8217; trovare su qualsiasi strada.<br>I tutor, che calcolano la velocit\u00e0 media, vengono installati su tratti di strada di una certa lunghezza, normalmente le autostrade o superstrade (in ogni caso di lunghezza non inferiore a 1km se la velocit\u00e0 massima ammessa \u00e8 di 110 km orari o pi\u00f9). Per questi apparecchi la rilevazione avviene nel luogo in cui \u00e8 situata la seconda postazione, quella che rileva il tempo impiegato a percorrere il tratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Aggiornamento 2026 \u2014 attenzione al termine &#8220;omologazione&#8221;.\u00a0Il testo originale di questa scheda, come gran parte della prassi amministrativa fino al 2026, usava il termine &#8220;omologazione&#8221; per indicare quella che tecnicamente era solo una\u00a0approvazione\u00a0ministeriale del prototipo. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 10505\/2024 e successive n. 13996 e 13997\/2025) ha chiarito che si tratta di due procedure giuridicamente diverse, e che fino al 12 luglio 2026 nessun autovelox in Italia era davvero &#8220;omologato&#8221; in senso tecnico. Il\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/sosonline.aduc.it\/generale\/files\/file\/allegati\/decreto-autovelox-2026.pdf\" target=\"_blank\">Decreto MIT 8 giugno 2026<\/a>\u00a0ha introdotto per la prima volta una vera procedura di omologazione del prototipo, con requisiti tecnici precisi (errore massimo 3 km\/h fino a 100 km\/h, 3% oltre; tasso di rilevamento veicoli almeno 90%; corretta associazione velocit\u00e0-veicolo almeno 95%) e certificazione di qualit\u00e0 ISO 9001 per i produttori. I decreti di &#8220;approvazione&#8221; elencati pi\u00f9 sotto, relativi ai modelli in uso fino al 2017, sono stati automaticamente equiparati a omologazioni se il relativo prototipo \u00e8 incluso nell&#8217;Allegato B del decreto 2026 (dispositivi approvati dopo il 13 giugno 2017); quelli approvati prima di tale data seguono invece una procedura di verifica documentale. Per lo stato aggiornato di un singolo apparecchio si veda la voce\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/articolo\/autovelox+guida_16230.php#Voce%2011\" target=\"_blank\">CONTROLLO, TARATURA E OMOLOGAZIONE<\/a>\u00a0pi\u00f9 avanti.<\/p>\n\n\n\n<p>I piu&#8217; diffusi apparecchi (storico decreti di approvazione fino al 2017 \u2014 elenco superato, vedi avviso sopra):<br>VELOCAR Red&amp;Speed EVO: decreto omologazione 18\/11\/2015 n.6099<br>VELOCAR Red&amp;Speed: decreto omologazione 29\/7\/2013 n.4614<br>AUTOVELOX 106: decreto omologazione 6\/7\/2015 n.3299<br>CELERITAS EVO 1308L e CELERITAS EVO 1411: decreto omologazione 17\/3\/2015 n.1123<br>CELERITAS EVO 1307 E 1308: decreto omologazione 26\/3\/2014 n.1463<br>VELOMATIC 512 D: decreto omologazione 17\/12\/2014 n.5913<br>T-EXSPEED V 2.0: decreti omologazione 27\/10\/2014 n.5072 e 16\/10\/2014 n.4910<br>PASVC: decreto omologazione 2\/4\/2014 n.1565<br>SCOUT SPEED: decreto omologazione 20\/1\/2014 n.260<br>ARENA 1.5 MB: decreto omologazione 21\/11\/2013 n.6978<br>ENVES EVO MVD: decreto omologazione 29\/3\/2013 n.1883<br>AUTOSTOP HD: decreto omologazione 28\/12\/2012 n.7360<br>VIZIER 2M: decreto omologazione 21\/11\/2012 n.6511<br>SICVE: decreto omologazione 6\/3\/2012 n.1254<br>AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 30\/6\/2011 n.3556<br>TRUSPEED e TRUCAM: decreto omologazione 13\/6\/2011 n.3248<br>TRAFFISTAR SR520: decreto omologazione 19\/4\/2011 n.2217<br>GATSO GTC-GS11: decreto omologazione 15\/4\/2011 n.2131<br>LASERCAMII: decreto omologazione 4\/2\/2011 n.612<br>AUTOVELOX 104E: decreto omologazione 30\/12\/2010 n.103757<br>etc.etc.<br><em>Attenzione: si tratta di decreti di &#8220;approvazione&#8221; (non di vera omologazione) risalenti fino al 2017. Per verificare se il modello che ci ha multato risulta oggi tra quelli considerati omologati (circa 3.150 dispositivi a livello nazionale) o tra quelli sospesi in attesa di completare la procedura (circa 850), \u00e8 necessario consultare la piattaforma di censimento nazionale del MIT, attiva dal 2025, oppure richiedere l&#8217;accesso agli atti all&#8217;ente accertatore.<\/em><br><br>UTILIZZO Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli\u00a0organi che svolgono funzione di polizia stradale,\u00a0quindi da<br>&#8211; in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;<br>&#8211; Polizia di Stato;<br>&#8211; Arma dei carabinieri;<br>&#8211; Corpo della guardia di finanza;<br>&#8211; Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell&#8217;ambito del territorio di competenza;<br>&#8211; Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell&#8217;ambito del territorio di competenza;<br>&#8211; funzionari del Ministero dell&#8217;interno addetti al servizio di polizia stradale;<br>&#8211; Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.<br>(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)<br><br>I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche&#8217; convalidare le foto fatte dagli apparecchi.<br><br>Alle societa&#8217; private possono essere affidate unicamente attivita&#8217; sussidiarie all&#8217;accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell&#8217;organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).<br>Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.<br><br>Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta&#8217; dell&#8217;organo utilizzatore, ma anche:<br>&#8211; presi in locazione o leasing da societa&#8217; i cui contratti prevedono anche la manutenzione;<br>&#8211; presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.<br><br>Alla velocita&#8217; rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km\/h. Questa e&#8217; la tolleranza a favore del conducente, da non confondere con i margini di errore tecnico dello strumento (3 km\/h fino a 100 km\/h, 3% oltre) fissati dal decreto 2026 ai fini dell&#8217;omologazione: sono due parametri distinti.<br>POSIZIONAMENTO<br>Per gli apparecchi fissi a funzionalita&#8217; automatica\u00a0(a distanza) nel 2020 erano intervenute novit\u00e0, in vigore dal 15 settembre 2020, per effetto del decreto semplificazione 76\/2020 convertito in legge, che aveva modificato l&#8217;art.4 del Dl 121\/2002.<br>Da quella data i Comuni potevano\u00a0installare questi apparecchi su tutte le proprie strade, anche quelle di quartiere e locali (tipo E ed F), individuate tramite decreto del Prefetto.<br>In precedenza, oltre che su autostrade e strade extraurbane (tipo A, B e C), questi apparecchi potevano essere installati, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento (tipo D), sempre previa individuazione del Prefetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Aggiornamento 2024 \u2014 la liberalizzazione del 2020 \u00e8 stata in gran parte superata.\u00a0Il\u00a0Decreto MIT dell&#8217;11 aprile 2024\u00a0(in vigore dal 12 giugno 2025) ha reintrodotto limiti stringenti, in risposta anche alla diffusione delle &#8220;Citt\u00e0 30&#8221;:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>l&#8217;installazione resta subordinata a un provvedimento del Prefetto, che deve individuare il tratto stradale in presenza di almeno una di queste condizioni: elevata incidentalit\u00e0 da eccesso di velocit\u00e0 nel quinquennio precedente, impossibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 di procedere alla contestazione immediata, oppure velocit\u00e0 media dei veicoli superiore ai limiti;<\/li><li>vietati gli autovelox nei centri abitati dove il limite \u00e8 inferiore a 50 km\/h\u00a0(quindi, di norma, non nelle zone 30), salvo i controlli con pattuglia davanti a scuole e ospedali;<\/li><li>sulle strade extraurbane, l&#8217;autovelox \u00e8 ammesso solo se il limite locale non \u00e8 inferiore di oltre 20 km\/h rispetto al limite ordinario di quel tipo di strada.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Restano invece invariate le regole procedurali di base gi\u00e0 illustrate in questa scheda: gli apparecchi a funzionalita&#8217; automatica a distanza, stante apposita omologazione, non richiedono la presenza degli agenti n\u00e9 la necessita&#8217; di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu&#8217; avanti).<br>Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita&#8217; automatica.\u00a0In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un&#8217;auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.<br>Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti\u00a0(compresi quelli ad uso manuale) continuano ad essere utilizzabili\u00a0su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.<br>Con una differenza.<br>Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche&#8217; su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e&#8217; necessaria la contestazione immediata ne&#8217; che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu&#8217; avanti).<br>Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e&#8217; ammessa solo se l&#8217;apparecchio -direttamente controllato dall&#8217;agente di polizia- consente l&#8217;accertamento solo dopo che il veicolo e&#8217; passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l&#8217;art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all&#8217;obbligo di fermo) e deve citare le modalita&#8217; di controllo che legittimano il mancato fermo.<br>Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi&#8217; come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu&#8217; avanti).<br>In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti,\u00a0la contestazione deve essere immediata,\u00a0quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.<br><em>Fonti storiche: direttiva Min.interno del 21\/7\/2017 e Cds. Fonte attuale sui requisiti di installazione: Decreto MIT 11 aprile 2024.<\/em><br><br>LA DISTANZA MINIMA DAL SEGNALE DEL LIMITE DI VELOCITA&#8217; (aggiornata al 2024)<br>L&#8217;ultima riforma al codice della strada (legge 120\/2010 art.25) aveva previsto che\u00a0gli apparecchi a funzionalita&#8217; automatica dovessero essere installati -fuori dai centri abitati- ad almeno 1 km dal cartello che impone il limite di velocita&#8217;.<br><br>Il Dm 13\/6\/2017, oggi abrogato dal decreto 8 giugno 2026 (che ne mantiene per\u00f2 in vigore per un anno le sole disposizioni sulle tarature periodiche), aveva precisato, al riguardo, che:<br>* la distanza minima valeva solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita&#8217; derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo.<br>* se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni con ripetizione del segnale di limite di velocita&#8217;, la distanza minima deve essere ri-calcolata dal segnale ripetuto.<br>* la distanza minima vale anche per i tutor (apparecchi SicVe) per i tratti stradali ove e&#8217; fissato un limite di velocita&#8217; inferiore a quello previsto dalla legge per cause contingenti (per esempio un cantiere). In questo caso la distanza deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione, quella di rilevamento.<br>* per i dispositivi che eseguono l&#8217;accertamento con il veicolo in avvicinamento (es.telelaser), il km deve essere misurato rispetto al punto in cui viene rilevata l&#8217;eventuale infrazione.<br><br>Il\u00a0Decreto MIT 11 aprile 2024\u00a0ha in seguito fissato le distanze minime oggi vigenti tra segnale di preavviso e apparecchio:\u00a0almeno 1 km sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre strade urbane. Sono state introdotte anche distanze minime tra due dispositivi consecutivi (500 metri tra postazioni fisse in ambito urbano; da 500 metri a 4 km tra dispositivi mobili, a seconda del tipo di strada), per porre fine alle cosiddette &#8220;multe in serie&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>SEGNALAZIONE<br>Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita&#8217; siano\u00a0preventivametne segnalate e ben visibili.\u00a0L&#8217;obbligo di visibilita&#8217; non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che ovviamente questi non &#8220;facciano parte&#8221; della postazione di controllo perche&#8217; utilizzano manualmente l&#8217;attrezzatura (vedi telelaser).<br>A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117\/07) il Ministero dei trasporti aveva pubblicato un decreto (DM 15\/8\/07) che definiva le modalita&#8217; di segnalazione. In seguito il Dm 13\/6\/2017 aveva formalizzato le disposizioni sulle distanze dei cartelli. Queste regole sono state sostituite dal Decreto MIT 11 aprile 2024 (vedi voce precedente per le nuove distanze) e, per la parte relativa alla taratura, dal Decreto MIT 8 giugno 2026.<br><br>Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da &#8220;fermi&#8221;, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento &#8220;a inseguimento&#8221;, ovvero utilizzati da un&#8217;auto o moto in movimento.<br>La segnalazione puo&#8217; avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. La visibilit\u00e0 pu\u00f2 essere assicurata con cartelli apposti sugli apparecchi con il simbolo dell&#8217;autovelox ma anche, a prescindere dalla presenza di questi, dalla presenza di agenti accertatori in divisa o da veicoli di servizio muniti di insegne.<br>I cartelli devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita&#8217; con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada. Sul pannello rettangolare deve essere riportata l&#8217;iscrizione &#8220;controllo elettronico della velocita&#8217;&#8221; oppure &#8220;rilevamento elettronico della velocita&#8217;&#8221;, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell&#8217;organo di polizia stradale che attua il controllo. Non sono pi\u00f9 considerati validi i cartelli generici privi dell&#8217;indicazione della distanza precisa, secondo l&#8217;interpretazione consolidata a seguito del decreto 2024. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo &#8220;controllo velocita&#8217;&#8221; oppure &#8220;rilevamento velocita&#8217;&#8221;. Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e\/o intermittente per rendere visibile la postazione n\u00e8 l&#8217;utilizzo di colori particolari per i contenitori (box) e eventuali supporti (pali) dei dispositivi.<br><br>Le disposizioni ministeriali precisano che:<br>&#8211; quando il rilevamento della velocit\u00e0 \u00e8 effettuato sul lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata con il segnale che riporta il simbolo della polizia orientato in modo da essere visibile su quel lato (segnale a doppia faccia); in alternativa possono essere presenti gli agenti accertatori.<br>&#8211; se l&#8217;attivit\u00e0 di controllo \u00e8 effettuata su entrambi i sensi di marcia la segnalazione deve avvenire con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni.<br>&#8211; le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti od anche da segnali luminosi posti su veicoli di polizia; possono essere utilizzati segnali permanenti solo se la postazione sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il suo impiego su quel tratto di strada non sia occasionale ma frequente, sistematico. Di conseguenza, se i controlli sono episodici NON deve essere lasciata la cartellonistica fissa.<br>&#8211; nel caso di postazioni che rilevano l&#8217;infrazione su veicoli &#8220;in avvicinamento&#8221; (<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/es.il\/\" target=\"_blank\">es.il\u00a0<\/a>telelaser), il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell&#8217;utente della strada.<br><br>Le distanze minime tra il segnale di preavviso e l&#8217;apparecchio rilevatore oggi in vigore sono quelle indicate dal Decreto MIT 11 aprile 2024, richiamate nella voce POSIZIONAMENTO (1 km extraurbane, 200 metri urbane di scorrimento, 75 metri altre strade urbane).\u00a0Le vecchie distanze del regolamento attuativo dell&#8217;art.39 del codice della strada (250 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri su extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 80 metri sulle altre strade) restano di riferimento generale per la segnaletica di prescrizione ordinaria, ma per gli autovelox valgono ora le distanze pi\u00f9 ampie fissate dal decreto 2024.<br>Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio&#8217; avviene, la ripetizione e&#8217; necessaria. Non e&#8217; invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la &#8220;fine&#8221; della prescrizione. Non \u00e8 nemmeno necessaria la loro ripetizione sul lato sinistro della strada.<br>Per i telelaser la distanza minima e&#8217; quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui l&#8217;apparecchiatura effettua il rilevamento (a prescindere da dove sia collocata la strumentazione).<br>Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e&#8217; situata sopra il livello della strada il segnale e&#8217; apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.<br>Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131\/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Qui il nostro osservatorio legale sul caso:\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/avvertenze.aduc.it\/osservatorio\/autovelox+nasconderli+fare+piu+multe+reato+truffa_15618.php\" target=\"_blank\">clicca qui<\/a><br>Fonti, oltre alla legge:<br>&#8211; Decreto ministeriale del 15\/8\/2007 (attuazione del Dl 117\/07) \u2014 superato<br>&#8211;\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/sosonline.aduc.it\/normativa\/decreto+min+infrastrutture+trasporti+13+2017_26504.php\" target=\"_blank\">Decreto ministerale del 13\/6\/2017 pubblicato sulla GU 31\/7\/2017<\/a>\u00a0\u2014 abrogato dal decreto 8\/6\/2026<br>&#8211; Direttiva Ministero dell&#8217;Interno del 21\/7\/2017 prot.300\/A\/5620117114415120\/3 \u2014 di valore storico<br>&#8211; Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU 28\/5\/2024), in vigore dal 12\/6\/2025 \u2014\u00a0<strong>oggi vigente<\/strong>\u00a0per posizionamento e distanze<br>&#8211; Decreto MIT 8 giugno 2026 (GU n.159 dell&#8217;11\/7\/2026), in vigore dal 12\/7\/2026 \u2014\u00a0<strong>oggi vigente<\/strong>\u00a0per omologazione e taratura<br><br>&#8211; Circolare ministeriale del 20\/8\/2007 \u2014 superata<br>&#8211; Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6\/10\/2009 (prot.0085965) \u2014 superato<br>&#8211; Circolare Ministero dell&#8217;interno del 15\/3\/2010 (300\/A\/3870\/10\/144\/13) \u2014 superata<\/p>\n\n\n\n<p>CONTROLLO, TARATURA E OMOLOGAZIONE (aggiornato al decreto 8 giugno 2026)<br><br>Come funzionava fino al 12 luglio 2026.\u00a0La sentenza della Corte Costituzionale n.113\/2015 e il decreto ministeriale 13\/6\/2017 avevano disposto che gli apparecchi di rilevazione automatica o manuale della velocit\u00e0 dei veicoli dovessero essere sottoposti a verifiche di funzionalit\u00e0 e di taratura con cadenza almeno annuale. Le verifiche venivano eseguite sulle strade dove erano impiegati gli apparecchi, con un certo numero di rilevamenti &#8220;campione&#8221; da analizzare anche con il confronto dei dati ottenuti con sistemi ausiliari di rilevazione. Tutta la documentazione (verbali di verifica, certificati di taratura) restava presso gli uffici degli agenti accertatori, mentre sui verbali di contestazione veniva riportata solo l&#8217;indicazione sintetica dell&#8217;approvazione o della regolare esecuzione delle verifiche, secondo una formula standard indicata dalla circolare ministeriale del 7 agosto 2017. Su questo impianto, la Cassazione ha per\u00f2 accertato un vizio di fondo: le &#8220;approvazioni&#8221; rilasciate secondo il Dm 2017 non equivalevano a una vera omologazione richiesta dall&#8217;art. 142 comma 6 del Codice della Strada, rendendo annullabili moltissime multe (ordinanza n. 10505\/2024 e successive).<br><br>Cosa cambia con il decreto 8 giugno 2026.\u00a0Il decreto, in vigore dal 12 luglio 2026, abroga il Dm 13\/6\/2017 (salvo il Capo 7 del suo allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche, valide ancora per un anno) e introduce un sistema strutturato su tre livelli:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>omologazione del prototipo:\u00a0ogni modello deve essere preventivamente verificato dal Ministero, con requisiti tecnici precisi (errore massimo 3 km\/h fino a 100 km\/h, 3% oltre; tasso di rilevamento veicoli almeno il 90%; corretta associazione velocit\u00e0-veicolo almeno il 95%; riconoscimento targa e acquisizione immagini con precisione almeno il 95%). Solo dopo il rilascio del decreto di omologazione il produttore pu\u00f2 realizzare gli esemplari da installare su strada;<\/li><li>taratura iniziale e periodica di ogni singolo esemplare:\u00a0prima della messa in servizio ciascun apparecchio deve essere tarato da un laboratorio accreditato; successivamente deve essere sottoposto a tarature periodiche almeno annuali. Se la taratura non viene rinnovata entro un anno il dispositivo va messo fuori servizio; se non viene ripetuta con esito positivo entro tre anni dall&#8217;ultima, occorre ripartire da una nuova taratura iniziale completa;<\/li><li>controlli di conformit\u00e0 sulla produzione:\u00a0i produttori devono possedere la certificazione ISO 9001 per le nuove omologazioni; sono comunque previste verifiche a campione (almeno due esemplari, e comunque non meno del 5% della produzione annua), ogni tre anni se il produttore \u00e8 certificato ISO 9001, altrimenti ogni anno.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Regime transitorio per gli apparecchi gi\u00e0 in uso (Allegato B).\u00a0I dispositivi il cui prototipo \u00e8 stato approvato dopo il 13 giugno 2017 e figura nell&#8217;Allegato B del decreto 2026 si considerano automaticamente omologati, senza dover ripetere la procedura (basta aggiornare la targhetta identificativa alla prima taratura utile). Per i modelli approvati prima del 2017, il titolare pu\u00f2 chiedere l&#8217;omologazione presentando la documentazione tecnica gi\u00e0 disponibile, con risposta del Ministero entro sessanta giorni. Secondo i dati diffusi dal Ministero all&#8217;entrata in vigore del decreto, su circa 4.060 dispositivi censiti a livello nazionale circa 3.150 risultano gi\u00e0 conformi (quindi operativi), mentre circa 850 sono stati disattivati e restano sospesi fino al completamento della procedura di omologazione.<br><br>Dati e privacy.\u00a0Il decreto impone che immagini e rilevazioni siano protette con crittografia e firma digitale, per garantirne autenticit\u00e0 e integrit\u00e0, e che nelle immagini frontali siano oscurati i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall&#8217;infrazione.<br><br>Attenzione alla non retroattivit\u00e0.\u00a0Il decreto si applica solo alle infrazioni rilevate dal 12 luglio 2026 in poi. Per le infrazioni precedenti, comprese quelle gi\u00e0 oggetto di ricorso, resta di riferimento l&#8217;orientamento della Cassazione sulla differenza tra approvazione e omologazione: la &#8220;sanatoria&#8221; prevista dall&#8217;Allegato B non dovrebbe avere effetto retroattivo sui verbali gi\u00e0 notificati, anche se non mancano dubbi giuridici \u2014 sollevati da alcune associazioni di automobilisti \u2014 sulla legittimit\u00e0 stessa di questa equiparazione, che potrebbero alimentare un nuovo filone di contenzioso.<br><br>Cosa pu\u00f2 fare l&#8217;automobilista che desidera sapere se l&#8217;autovelox nel quale \u00e8 incappato \u00e8 regolare? La prima cosa \u00e8 chiedere all&#8217;organo che ha emesso il verbale copia della documentazione (certificato di omologazione, di taratura, verbali delle verifiche di funzionalit\u00e0); in alternativa, per gli apparecchi in uso dopo il 12 luglio 2026, si pu\u00f2 consultare la piattaforma di censimento nazionale del MIT, attiva dal 2025, che indica se un dispositivo \u00e8 tra quelli considerati omologati o tra quelli sospesi. Su questa base va poi valutato un ricorso al giudice di pace o al prefetto.<\/p>\n\n\n\n<p>CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?<br>Come gia&#8217; visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu&#8217; affrancato l&#8217;apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita&#8217; di presidio da parte delle pattuglie di polizia. Questa parte non \u00e8 stata modificata dai decreti 2024 e 2026, che intervengono su posizionamento, taratura e omologazione ma non sulle regole procedurali dell&#8217;art. 201 c.d.s.<br>Vediamo il quadro. Prima di tutto e&#8217; lo stesso codice della strada, all&#8217;art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e&#8217; &#8220;necessaria&#8221; :<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; lettera e) del comma 1 bis:\u00a0accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita&#8217; che consentono la determinazione dell&#8217;illecito in tempo successivo poiche&#8217; il veicolo oggetto del rilievo e&#8217; a distanza dal posto di accertamento o comunque nell&#8217;impossibilita&#8217; di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);<br>&#8211; lettera f) del comma 1 bis:\u00a0accertamento effettuato con i dispositivi di cui all&#8217;art.4 del Dl 121\/2002, convertito nella legge 168\/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche&#8217; su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).<br><br>Il concetto e&#8217; ulteriormente ribadito anche dal Dl 121\/2002, allo stesso art.4.<br>L&#8217;art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e&#8217; necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione (oggi da intendersi nel senso proprio chiarito dal decreto 2026, vedi voce precedente).<br>Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.<br>Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo&#8217; infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale, con la presenza dell&#8217;agente accertatore, dipende dal tipo di strada. Per le autostrade, strade extraurbane e strade segnalate dal Prefetto non occorre motivare in modo particolare le ragioni del mancato fermo. Quando l&#8217;utilizzo avviene su altre strade, anche urbane, con la presenza degli accertatori e quando si verifica una delle condizioni previste dall&#8217;art.201, sul verbale basta l&#8217;indicazione delle modalit\u00e0 di effettuazione del servizio di controllo. Pu\u00f2 quindi giustificarsi l&#8217;impossibilita&#8217; di fermo, con frasi che si riferiscono all&#8217;impossibilita&#8217; di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell&#8217;illecito e&#8217; successiva al passaggio dello stesso o pu\u00f2 esserci semplicemente la citazione dell&#8217;art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.<br>Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo&#8217; anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l&#8217;uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all&#8217;obbligo di fermo (ai sensi dell&#8217;art.4 del Dl 121\/2002).<br>In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell&#8217;eventuale mancato fermo.<br>Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata,\u00a0non e&#8217; ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell&#8217;avvenuto illecito.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Il fermo del veicolo, inoltre, puo&#8217; avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l&#8217;infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell&#8217;apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l&#8217;accertamento<\/p>\n\n\n\n<p>(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3\/7\/09).<\/p>\n\n\n\n<p>FOTO, FILMATI e PRIVACY<br>Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo&#8217; visionarli.<br>Queste &#8220;prove&#8221;, qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo, devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell&#8217;accertamento (pagamento della multa o conclusione dell&#8217;eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.<br><br>Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo che inquadrino il conducente in modo identificabile. Esse sono consentite solo se la rilevazione e&#8217; effettuata con dispositivi laser e vi e&#8217; la contestazione immediata.<br><br>Il\u00a0decreto 8 giugno 2026\u00a0ha rafforzato queste tutele imponendo che, quando riprese frontali sono comunque effettuate, i volti degli\u00a0occupanti del veicolo non direttamente interessati dall&#8217;infrazione\u00a0vengano oscurati, e che immagini e dati raccolti dai dispositivi siano protetti con crittografia e firma digitale per garantirne autenticit\u00e0 e integrit\u00e0.<br><br>PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DI VELOCITA&#8217;<br>L&#8217;ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita&#8217; del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell&#8217;Interno con la circolare del 12\/8\/2010 gia&#8217; citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l&#8217;accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.<br><br>DUE PAROLE SULLE &#8220;TRUFFE AUTOVELOX&#8221;<br>Le cronache hanno pi\u00f9 volte evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.<br>In alcuni casi si e&#8217; trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita&#8217; negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.<br>I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l&#8217;aiuto di comitati o associazioni locali.<br>Come regola generale, se l&#8217;apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli &#8220;indagati&#8221;, oppure risulta tra gli 850 dispositivi sospesi dal 12 luglio 2026 perch\u00e9 privi di omologazione, e&#8217; possibile far ricorso al giudice di pace o al prefetto se non si e&#8217; ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (30 giorni al giudice di pace, 60 al prefetto, dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche&#8217; il verbale non e&#8217; piu&#8217; impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.<br>Cio&#8217; tenendo nel frattempo sott&#8217;occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell&#8217;amministrazione comunale, e la piattaforma di censimento nazionale del MIT.<br>RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI<br><em>Fonti storiche (di valore ricostruttivo, in gran parte superate):<\/em><br>&#8211;\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.altalex.com\/~\/media\/altalex\/allegati\/2017\/allegati-free\/ministero_interno_circolare_21_07_2017%20pdf.pdf\" target=\"_blank\">Direttiva Min.interno del 21\/7\/2017<\/a><br>&#8211; Decreti ministeriali (Min.trasporti) del 15\/8\/2007\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/sosonline.aduc.it\/normativa\/decreto+min+infrastrutture+trasporti+13+2017_26504.php\" target=\"_blank\">e 13\/6\/2017<\/a>\u00a0\u2014 quest&#8217;ultimo abrogato dal decreto 8\/6\/2026<br>&#8211; Circolare Min.interno del 7\/8\/2017<br>&#8211; Decreto semplificazioni, Dl 76\/2020 convertito nella Legge 120\/2020, art.49 \u2014 disposizioni sul posizionamento superate dal decreto 2024<br><em>Normativa oggi vigente:<\/em><br>&#8211; Codice della Strada (D.Lgs. 285\/1992), artt. 45 comma 6 e 142 comma 6<br>&#8211; Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU n.123 del 28\/5\/2024), in vigore dal 12\/6\/2025 \u2014 posizionamento, distanze e segnalazione<br>&#8211; Cassazione, ordinanza n. 10505\/2024 e ordinanze n. 13996 e 13997\/2025 \u2014 distinzione tra approvazione e omologazione<br>&#8211; Decreto MIT 8 giugno 2026 (GU n.159 dell&#8217;11\/7\/2026), in vigore dal 12\/7\/2026 \u2014 omologazione, taratura e verifiche di funzionalit\u00e0<br><br><strong>Schede collegate<\/strong><br>&#8211;\u00a0MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA:\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/sosonline.aduc.it\/scheda\/multe+violazioni+al+codice+della+strada+verbale+sua_12880.php\" target=\"_blank\">clicca qui<\/a><br>&#8211;\u00a0MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO:\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/sosonline.aduc.it\/scheda\/multe+violazioni+al+codice+della+strada+sanzioni_12875.php\" target=\"_blank\">clicca qui<\/a><br>&#8211;\u00a0MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso):\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/sosonline.aduc.it\/scheda\/multe+violazioni+al+codice+della+strada+cosa+fare_2321.php\" target=\"_blank\">clicca qui<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Scheda pubblicata originariamente il 16 settembre 2020, ricostruita tenendo conto delle fonti allora vigenti (Direttiva Min. 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