{"id":2943,"date":"2026-08-22T07:31:00","date_gmt":"2026-08-22T05:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioribelle.it\/?p=2943"},"modified":"2026-08-08T10:55:07","modified_gmt":"2026-08-08T08:55:07","slug":"cassonetti-maleodoranti-e-rumorosi-e-risarcimento-del-danno-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/2026\/08\/22\/cassonetti-maleodoranti-e-rumorosi-e-risarcimento-del-danno-sentenza\/","title":{"rendered":"Cassonetti maleodoranti e rumorosi e risarcimento del danno. Sentenza"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cassonetti.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2944\" width=\"304\" height=\"166\" srcset=\"https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cassonetti.png 620w, https:\/\/www.radioribelle.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cassonetti-300x164.png 300w\" sizes=\"(max-width: 304px) 100vw, 304px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Con la sentenza\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/generale\/files\/file\/newsletter\/2026\/agosto\/Corte-appello-Firenze-sentenza-2195-2026.pdf\" target=\"_blank\">n. 2195 del 4 giugno 2026<\/a>, la Terza Sezione Civile della Corte d&#8217;Appello di Firenze\u00a0 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Livorno n. 227\/2024, in una controversia in materia di immissioni e responsabilit\u00e0 per danno da cose in custodia.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Una condomina aveva convenuto in giudizio il proprio condominio (oltre 180 unit\u00e0 immobiliari, circa 900 residenti) e la societ\u00e0 di gestione del servizio rifiuti, lamentando che nell&#8217;estate 2018 \u2013 in occasione dell&#8217;attivazione della raccolta &#8220;porta a porta&#8221; \u2013 cinque cassonetti per la differenziata erano stati collocati in un&#8217;area condominiale privata a ridosso della sua abitazione, a circa 2,5 metri dalla finestra della camera da letto. Poich\u00e9 dai bidoni provenivano odori nauseabondi e rumori intollerabili, sia per il conferimento notturno dei rifiuti da parte dei condomini, sia per le operazioni di raccolta mattutine a partire dalle ore 6.00, l&#8217;attrice era stata costretta a tenere le finestre chiuse e a rinunciare all\u2019uso del proprio cortiletto esterno. La situazione si era protratta per circa 535 giorni. Si rivolgeva quindi Il Tribunale di Livorno per la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di Primo grado, pur escludendo l&#8217;applicabilit\u00e0 degli artt. 844 cc e seg, in materia di immissioni intollerabili (ritenendo che i cassonetti si trovassero su strada pubblica e che le norme sulle immissioni riguardassero solo i rapporti tra fondi), aveva accertato la responsabilit\u00e0 da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in capo al condominio e gestore condannandoli in solido a risarcire alla danneggiata \u20ac 55.446,62. Presentato appello contro la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze ha innanzitutto corretto la ricostruzione fattuale: i cassonetti erano collocati in un&#8217;area privata di pertinenza del condominio, confinante con la propriet\u00e0 dell&#8217;attrice, e non sulla strada pubblica; non vi era stato alcun &#8220;accordo&#8221; tra condominio e gestore per la posizione dei cassonetti. Pertanto ha affermato che la norma correttamente applicabile \u00e8 l&#8217;art. 844 c.c. sulle immissioni \u2013 sussistendo propagazioni materiali da un fondo privato a un fondo confinante \u2013 e ha accertato sulla base di un quadro istruttorio univoco (testimonianze, CTU) il superamento della normale tollerabilit\u00e0 che hanno inquadrato una situazione di oggettiva intollerabilit\u00e0, lesiva del diritto costituzionalmente tutelato alla normale qualit\u00e0 della vita domestica (art. 8 CEDU) all\u2019interno della propria abitazione.\u00a0 In tal senso il condominio, proprietario dell&#8217;area da cui provenivano le immissioni, ne risponde ex art. 844 c.c., mentre il gestore risponde ex art. 2051 c.c. quale custode dei cassonetti. La sussistenza del danno \u00e8 stata accertata come danno alla salute di natura psichica consistente in un \u201cDisturbo dell\u2019affidamento con aspetti misti, ansia e depressione, causalmente riconducibile alle immissioni intollerabili\u201d. La Corte di Appello ha ridotto la somma a titolo di risarcimento utilizzando un diverso e motivato metodo di quantificazione del danno. La Corte ha quindi censurato il metodo del Tribunale (diaria piena per inabilit\u00e0 totale), ed ha richiamato il principio affermato dalla Cass. n. 8630\/2026, secondo la quale i parametri tabellari dell\u2019art. 139 del Codice delle Assicurazioni costituiscono un punto di partenza da cui il giudice pu\u00f2 e deve discostarsi quando il caso presenti peculiarit\u00e0 tali da rendere incongruo il risultato. La durata eccezionale dell&#8217;esposizione (535 giorni, quasi un anno e mezzo), la gravit\u00e0 delle immissioni e la compressione del diritto all&#8217;abitazione hanno giustificato una rivalutazione equitativa. La sentenza segnalata \u00e8 interessante per l&#8217;affermazione, tra gli altri, dei seguenti principi: in primo luogo, la responsabilit\u00e0 ex art. 844 c.c. impone al condominio \u2013 anche quando la collocazione dei cassonetti sia stata imposta da un&#8217;ordinanza comunale \u2013 di adottare ogni misura utile a proteggere i cond\u00f2mini, eventualmente anche attivando la tutela giudiziaria d&#8217;urgenza, poich\u00e9 il proprietario del fondo non pu\u00f2 invocare l&#8217;imposizione del gestore per sottrarsi al proprio potere-dovere di impedire immissioni intollerabili. In secondo luogo, in presenza di un danno biologico temporaneo di durata eccezionale, il giudice non pu\u00f2 arrestarsi al risultato aritmetico dell&#8217;art. 139 Cod. Ass., ma deve operare una valutazione equitativa che valorizzi l&#8217;effettiva portata del pregiudizio subito, garantendo l&#8217;integralit\u00e0 del risarcimento senza eccedere nel simbolico n\u00e9 nell&#8217;esorbitante.<\/p>\n\n\n\n<p><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aduc.it\/info\/focardi.php\" target=\"_blank\">Chiara Focardi<\/a> legale, consulente Aduc<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza\u00a0n. 2195 del 4 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Corte d&#8217;Appello di Firenze\u00a0 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Livorno n. 227\/2024, in una controversia in materia di immissioni e responsabilit\u00e0 per danno da cose in custodia.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2943"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2943"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2945,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2943\/revisions\/2945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioribelle.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}