Disservizio telefonico, danno da perdita di chance liquidabile senza prova dei ricavi

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9230 pubblicata in data 12.04.2026, torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità degli operatori telefonici per i disservizi che incidono sull’attività professionale ed afferma importanti principi in materia di perdita di chance e onere della prova del danno

Nel caso di specie, un avvocato aveva deciso di migrare la propria utenza professionale da un operatore ad un altro. Tuttavia, per problematiche imputate ai due gestori, l’uno non interrompeva il servizio, l’altro non riusciva ad attivare la linea e lo studio legale rimaneva così privo di utenza telefonica per oltre tre mesi. Il professionista, costretto a rivolgersi a un terzo operatore e a cambiare numero telefonico, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti, nonché lo storno delle fatture emesse durante il periodo di mancata erogazione del servizio. Sia il Giudice di primo grado che il Giudice di secondo grado rigettavano la domanda, ritenendo non adeguatamente provato il danno lamentato, consistito nella perdita di clientela e di occasioni professionali. Il ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha invece cassato la sentenza d’appello, rilevando che i giudici di merito hanno erroneamente preteso la prova di un danno patrimoniale effettivo, laddove la domanda era fondata sul diverso pregiudizio della perdita di chance. Infatti, secondo la Cassazione, quando un’utenza telefonica è collegata a un’attività professionale o commerciale, la prolungata interruzione del servizio può determinare la perdita della concreta possibilità di acquisire nuovi clienti o opportunità di vantaggi economici, con diritto al risarcimento del danno. Ciò significa che il danno da perdita di chance non richiede la dimostrazione puntuale della diminuzione dei redditi o della perdita di specifici clienti, ma è sufficiente dimostrare in termini di ragionevole probabilità che il disservizio ha inciso sulle possibilità di conseguire opportunità di lavoro; soprattutto quando la linea telefonica costituisce un elemento essenziale -come nel caso di specie- per l’attività professionale. Sulla base di questo ragionamento, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il danno da perdita di chance può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenuto conto della durata del disservizio, della natura dell’attività svolta, senza che sia necessario fornire una prova rigorosa dell’effettiva contrazione dei ricavi.  La pronuncia è interessante perché il danno da perdita di chance, con i presupposti individuati, offre tutela al soggetto danneggiato anche nei casi in cui non sia possibile quantificare in modo puntuale il pregiudizio economico subito.

La causa è stata quindi rinviata al Giudice di secondo grado, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione.

Chiara Focardi legale, consulente Aduc