
Per i coniugi che intendessero separarsi e successivamente divorziarsi è stata introdotta una importante novità: si potrà proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso, in maniera contestuale, a condizione che gli atti introduttivi, siano completi con l’allegazione di tutti i fatti e i mezzi di prova.
Col nuovo rito della riforma Cartabia infatti si può proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. Vi sono tuttavia due requisiti di procedibilità per la domanda di divorzio: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza. La competenza per territorio sarà quella del Tribunale di residenza del minore, e in mancanza di figli minori, quella del convenuto.
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
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